REGOLAMENTO del GRUPPO COMUNALE
VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO
PROTEZIONE CIVILE
“GRUPPO GABBIANO”
Approvato dall’Assemblea il 04.02.2005
ARTICOLO 1
Normativa
1. Con l’intento di perseguire le finalità di cui alle leggi n. 225 del 24.02.1992, n. 353 del 21.11.2000, delle leggi regionali n. 6 del 28.01.1997, e n. 9 del 17.02.2000 e D.P.R. n. 194 dell’08.02.2001, è costituito il Gruppo Comunale Volontari Antincendio Boschivo (V.A.B.) e Protezione Civile, che assume la denominazione: “Gruppo Gabbiano”.
2. Il Gruppo ha sede in Recco e si articola in Unità Operative.
ARTICOLO 2
Finalità
1. Il Gruppo Comunale Volontari Antincendio Boschivo e Protezione Civile, nell’ambito del territorio della regione Liguria e, se richiesto dalle Autorità competenti anche al di fuori di questa, si propone i seguenti obiettivi:
- prevenire e spegnere gli incendi boschivi, mediante l’attivazione di apposite Unità Operative d’intervento;
- concorrere alla manutenzione dei soprasuoli boschivi e alle ripuliture delle scarpate, delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boschive;
- cooperare con gli organi preposti e con altre Organizzazioni di Volontariato nelle attività di Protezione Civile;
- promuovere manifestazioni volte alla diffusione delle finalità per le quali si è costituita ed opera il Gruppo.
- concorrere all’organizzazione e/o all’assistenza di manifestazioni sportive.
ARTICOLO 3
Adesione
1. Al Gruppo Comunale Antincendio Boschivo e Protezione Civile del Comune di Recco possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi.
2. L’adesione è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all’accettazione della stessa da parte del Sindaco.
3. Gli appartenenti al Gruppo possono scegliere di prestare la loro opera in una o più delle seguenti Unità Operative:
- Unità per la prevenzione e di intervento per lo spegnimento di incendi boschivi;
- Unità di Protezione Civile per la previsione, prevenzione e soccorso di eventi calamitosi;
o in qualità di ausiliari.
4. Gli appartenenti al Gruppo, durante la permanenza della stesso, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- età non inferiore ai 16 anni. I minorenni devono esibire una dichiarazione di consenso allo svolgimento dell’attività, sottoscritta da chi esercita la patria potestà;
- idoneità certificata dal medico (solo per gli appartenenti alla Unità comma 3 lettera a). Il certificato è rinnovato ogni quattro anni per la fascia di età compresa tra i 16 ed i 60 anni ed ogni anno per la fascia di età oltre i 60 anni.
- non aver riportato condanne o non avere carichi pendenti per incendi dolosi o reati in contrasto con le finalità del Gruppo.
ARTICOLO 4
Doveri
1. Ogni appartenente al Gruppo, nei limiti della propria disponibilità, ha il dovere di:
- partecipare all’attività del Gruppo con spirito atto a creare un’immagine solida e costruttiva del medesimo;
- durante l’intervento di spegnimento degli incendi boschivi attenersi alle disposizioni impartite dal Corpo Forestale in quanto, per ogni attività espletata, le Unità Operative devono operare coordinate dai Centri Operativi Provinciali del Corpo Forestale dello Stato;
- rendere noto in caso di incendi boschivi al Corpo Forestale dello Stato, oppure in caso di interventi di Protezione Civile al Sindaco e alle Autorità preposte, l’ora di partenza dalla propria sede per recarsi nella località dove necessita l’attività, nonché l’ora del rientro in sede;
2. L’appartenente al Gruppo al quale è stata consegnata l’attrezzatura s’impegna:
- ad usarla esclusivamente per attività di addestramento, prevenzione ed estinzione degli incendi e per eventuali altri interventi per i quali il Gruppo è chiamato ad operare;
- ad usarla con la massima cura ed attenzione al fine di non arrecare danno a sé, né ad altri, e di non cederla a terzi per nessuna ragione;
- a mantenere sempre in buon uso ed efficienza quanto assegnatogli e ad informare tempestivamente e per iscritto l’Amministrazione Comunale in caso di guasti, rotture, smarrimenti, ecc...;
- a restituire l’attrezzatura, vestiario, tessere e chiavi della sede, anche se non più utilizzabili, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, cessi di far parte della Squadra;
- ad osservare, nell’uso di detta attrezzatura, le prescrizioni di cui alla Legge 626/94 e successive modifiche;
- a depositare l’attrezzatura avuta in consegna presso la sede del Gruppo.
ARTICOLO 5
Diritti
1. Ogni appartenente alla squadra, ha diritto ad ottenere:
- Al momento dell’iscrizione una tessera di riconoscimento provvisoria rilasciata dal Comune di Recco di durata semestrale recante i dati anagrafici.
ANTINCENDIO BOSCHIVO:
- Visita medica obbligatoria;
- Tessera di riconoscimento regionale, rilasciata dal Sindaco o suo delegato a seguito di visita medica, di validità quadriennale per i volontari compresi nella fascia di età tra i 16 e i 60 anni e di validità annuale per i volontari di età superiore agli anni 60;
- Una prima attrezzatura messa a disposizione presso la sede;
- Una attrezzatura personale completa, una tessera di riconoscimento rilasciata dal Sindaco e le chiavi della sede dopo 30 ore di servizio in attività di spegnimento degli incendi. Al fine di ottenere quanto sopra 5 ore di addestramento in attività di antincendio boschivo saranno considerate pari ad un'ora di spegnimento fino ad un massimo di 10 ore.
PROTEZIONE CIVILE:
- Una prima attrezzatura messa a disposizione presso la sede;
- Una tessera di riconoscimento rilasciata dal Sindaco, le chiavi della sede e una attrezzatura a norma certificata personale completa, dopo aver effettuato 50 ore di interventi di protezione civile. Al fine di ottenere quanto sopra 5 ore di addestramento in attività di protezione civile saranno considerate pari ad un'ora di attività fino ad un massimo di 20 ore.
AUSILIARIO
- Una tessera di riconoscimento rilasciata dal Sindaco o suo delegato e le chiavi della sede dopo aver effettuato 50 ore di attività inerente la qualifica di ausiliario.
2. Il raggiungimento delle ore previste in una delle attività Antincendio Boschivo e Protezione Civile consegue l’applicazione dei diritti anche per l’altra attività.
3. L’eventuale smarrimento della tessera o del tesserino di riconoscimento regionale dovrà essere tempestivamente denunciato presso le Forze dell’Ordine preposte e comunicato al Comune.
ARTICOLO 6
Procedure
1. Il Gruppo Comunale Antincendio Boschivo e Protezione Civile ha reperibilità, nei modi e nei tempi comunicati alle Autorità preposte all’attivazione, 24 ore su 24.
2. ANTINCENDIO BOSCHIVO
-
L’Unità Operativa di intervento, che deve essere necessariamente costituita da almeno 5 persone e nella quale deve essere presente almeno un Caposquadra di cui all’art. 7 comma 3 del presente Regolamento, è attivata in caso di necessità dal Sindaco o suo incaricato, che ne dà comunicazione al Centro Operativo Provinciale o Regionale. Può essere altresì attivata direttamente dai centri medesimi.
- Il componente del Gruppo comunque allertato informa il Coordinatore o uno dei Capisquadra che attiva l’Unità Operativa di intervento previa autorizzazione del Centro Operativo Provinciale o Regionale.
- Il componente del Gruppo cui perviene una segnalazione di incendio da soggetti diversi da quelli competenti all’attivazione, avvisa tempestivamente il Sindaco del Comune o suo incaricato ed il Corpo Forestale dello Stato.
- I componenti del Gruppo, quando allertati, raggiungono, opportunamente equipaggiati, il luogo dell’incendio nel più breve tempo possibile e si adoperano per il contenimento delle fiamme in attesa di ricevere disposizioni dal più alto in grado del Corpo Forestale dello Stato, presente sul posto, che assume la direzione delle operazioni di spegnimento.
3. PROTEZIONE CIVILE
- L’Unità Operativa di intervento, tra cui un Caposquadra come individuato nell’art. 7 comma 4 del presente Regolamento, è attivata in caso di necessità dal Sindaco o suo incaricato, che ne dà comunicazione al Servizio Protezione Civile della Regione. Può essere altresì attivata direttamente da quest’ultimo in caso di eventi di particolare rilevanza.
- Il componente del Gruppo comunque allertato informa il coordinatore o uno dei vicecoordinatori che attiva l’U.O. di intervento.
- Il componente del Gruppo cui perviene la richiesta di intervento da soggetti diversi da quelli competenti all’attivazione, avvisa tempestivamente il Sindaco del Comune o suo incaricato.
- I componenti del Gruppo, quando allertati, raggiungono, opportunamente equipaggiati, il luogo dell’evento nel più breve tempo possibile e si adoperano nell’espletamento dei compiti assegnati.
ARTICOLO 7
Capisquadra
1. Il Capo della Unità Operativa (caposquadra) è responsabile dell’unità che interviene in presenza di un evento.
2. E’ compito del capo squadra dell’unità operativa:
- assicurarsi alla partenza che tutti i componenti della medesima siano adeguatamente equipaggiati;
- coordinare l’attività dei volontari tra di loro ed assicurare i contatti sul luogo dell’intervento con le Autorità presenti, con le quali tiene i rapporti ed alle quali effettua le necessarie e dovute comunicazioni;
- ripristinare al termine delle attività la funzionalità delle attrezzature e dei mezzi dando tempestiva comunicazione al coordinamento degli inconvenienti riscontrati;
- compilare correttamente la modulistica prevista.
3. ANTINCENDIO BOSCHIVO
- la qualifica di Capo delle Unità Operativa è attribuita ai volontari tra i più esperti, affidabili ed attivi nominati a maggioranza semplice dalla riunione del coordinamento estesa ai capisquadra;
- la durata della carica di Capo dell’UO è illimitata, in caso di gravi inadempienze il Coordinamento esteso ai capisquadra può sospendere temporaneamente o definitivamente tale incarico.
4. PROTEZIONE CIVILE
- la qualifica di Capo della Unità Operativa è attribuita, per ogni intervento, dal Coordinatore, sentito il Coordinamento, al volontario più idoneo tra quelli partecipanti all’evento .
ARTICOLO 8
Garanzie
1. ANTINCENDIO BOSCHIVO
Al Volontario impiegato in attività addestrativa o durante un intervento di spegnimento di incendi boschivi è garantita copertura assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile.
2. PROTEZIONE CIVILE
Al Volontario impiegato in attività addestrativa o durante un intervento di Protezione Civile, ai sensi dell’art.9 del D.P.R. dell’08.02.2001 n.194, è garantito:
- il mantenimento del posto di lavoro pubblico e privato;
- il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
3. Inoltre il Comune di Recco ha l’onere della copertura assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile contro terzi.
ARTICOLO 9
Assemblea
1. Gli appartenenti al Gruppo sono convocati in Assemblea ordinaria dal Coordinatore almeno una volta all’anno nel mese di febbraio.
2. In tale seduta sono portati in discussione:
- il resoconto dell’attività svolta nell’anno precedente;
- i programmi dell’anno in corso.
3. La convocazione per l’Assemblea ordinaria si effettua mediante comunicazione scritta da recapitarsi al domicilio degli iscritti almeno 15 giorni prima della data prevista oppure, con il medesimo preavviso di tempo (15 gg.), mediante pubblica affissione nella sede del Gruppo.
4. L’esito di detta Assemblea è comunicato al Sindaco.
5. L’Assemblea straordinaria è convocata dal Coordinatore o da due dei Vicecoordinatori o da almeno 1/5 degli iscritti nell’elenco degli appartenenti al Gruppo con avviso contenente l’ordine del giorno da discutere ed affisso nella sede almeno 10 giorni prima della data prevista.
ARTICOLO 10
Elezioni rappresentanze
1. Il portavoce del Gruppo è il Coordinatore o uno dei Vicecoordinatori a ciò designato.
2. Il Coordinatore ed i Vicecoordinatori sono eletti a maggioranza semplice dei presenti e votanti nell’Assemblea ordinaria. Essi restano in carica due anni e possono essere rieletti.
3. Il numero dei Vicecoordinatori è stabilito dalla stessa Assemblea in sede di elezione degli stessi.
4. L’Assemblea decide altresì, nella medesima sede, se il voto deve essere palese o segreto.
5. L’esito dell’elezione è comunicato al Sindaco.
ARTICOLO 11
Diritto di voto
1. Il diritto di voto si acquisisce dopo un anno di appartenenza al Gruppo, oppure dopo avere effettuato 30 ore di spegnimento degli incendi con le stesse condizioni previste dall’articolo 5 comma 1 punto b), o dopo aver effettuato interventi di Protezione Civile di almeno 50 ore con le stesse condizioni previste dall’articolo 5 comma 1 punto c).
ARTICOLO 12
Comportamento
1. L’accettazione ed il rispetto del presente Regolamento condiziona l’appartenenza al Gruppo.
2. I comportamenti degli appartenenti al Gruppo non conformi al presente Regolamento sono valutati singolarmente dall’Assemblea degli iscritti per gli opportuni e motivati provvedimenti del caso da adottarsi, previa informativa al Sindaco, dalla maggioranza dei 2/3 dell’Assemblea convocata in seduta straordinaria.
ARTICOLO 13
Radiazione
1. In caso di non partecipazione per più di 6 mesi consecutivi ad ogni attività del Gruppo, l’appartenente al medesimo deve darne congrua giustificazione al Coordinatore.
2. Qualora non sia fornita detta giustificazione o la medesima non risulti fondata, a motivato giudizio dell’Assemblea con voto favorevole dei 2/3 degli intervenuti e previa informativa al Sindaco, l’interessato è considerato dimissionario.
ARTICOLO 14
Modifiche regolamento
1. Proposte di modifiche al presente Regolamento proposte di modifica al presente Regolamento sono presentate da almeno i 2/3 dell’assemblea composta da 50% + 1 dei volontari aventi diritto al voto, al Consiglio Comunale per la relativa approvazione.
2. Eventuali disposizioni strettamente operative verranno decise dal Coordinamento.
ARTICOLO 15
1. Il Responsabile dell’Ufficio Ambiente del Comune di Recco è il responsabile comunale del Gruppo e mantiene i rapporti tra Comune e - Gruppo Comunale Antincendio Boschivo e Protezione Civile, nel quadro di una puntuale applicazione delle norme di legge e del presente Regolamento.
Lo stesso Ufficio ha competenza anche nella periodica verifica ed aggiornamento degli elenchi dei volontari iscritti al Gruppo.